Lo statuto - Giraglia

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Lo statuto

Articolo 1
1. E' costituita in Genova, con sede in Via XX Settembre civico 5 interno 1, l'Associazione Italo-Corsa denominata "Giraglia".
2. L'Associazione è senza scopo di lucro ed intende promuovere e sviluppare i rapporti sociali tra il Popolo Corso ed il Popolo Italiano.

Articolo 2

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:
a) organizzare convegni, manifestazioni, incontri;
b) sensibilizzare, in quest’ottica, l’opinione pubblica ai problemi riguardanti il patrimonio culturale comune tra l’Italia e la Corsica, stimolandone la salvaguardia e l’arricchimento;

c) realizzare, sempre in quest’ottica, prodotti editoriali e multimediali;

d) adottare comunque ogni altra iniziativa che sarà ritenuta conforme agli scopi associativi.

2. Nell’ambito di tali scopi potrà raccogliere fondi.

3. L’Associazione, mantenendo la propria autonomia organizzativa ed amministrativa, può:

a) federarsi con altre associazioni che perseguano i medesimi fini;

b) convenzionarsi con enti e/o soggetti per lo scambio reciproco di informazioni e utilità in genere funzionali ai propri scopi. 


Articolo 3
1. Sono soci:

a) fondatori: coloro i quali sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione;

b) ordinari: le persone fisiche nonché gli enti giuridici nelle persone dei loro legali rappresentanti.

2. I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di voto in sede di Assemblea Ordinaria.

3. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea Ordinaria.

4. I soci Fondatori rimangono soci per sempre e devono versare ogni anno la quota. 


Articolo 4
1. La qualità di socio ordinario si acquista per delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

2. L’aspirante socio deve dichiarare nella domanda di ammissione di aver letto lo Statuto e di accettarlo senza riserve.

3. La qualità di socio ordinario si perde per uno dei seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;

b) per comportamento manifestamente contrario al conseguimento dei fini sociali, fa rilevarsi da parte del Consiglio Direttivo;

c) per ritardo di oltre 12 mesi nel pagamento della quota associativa.

4. Le dimissioni non esimono il socio dimissionario dal pagamento della quota dell’esercizio in corso.


Articolo 5

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Ordinaria;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Probiviri.

2. Le cariche sociali sono gratuite.


Articolo 6 

1. L’Assemblea dei Soci è composta dai soci fondatori e dagli eventuali soci ordinari.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente a favore di un altro socio.

4. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.


Articolo 7

1. L’Assemblea dei soci è competente:

a) nominare il Consiglio Direttivo (a maggioranza dei soci intervenuti);

b) a nominare e regolamentare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Collegio dei Probiviri per la risoluzione delle controversie interne dell’Associazione (a maggioranza dei soci intervenuti);

c) ad esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ogni anno (a maggioranza dei soci intervenuti);

d) ad esaminare ed approvare le linee generali del programma di attività per l’anno in corso presentate dal Presidente, controllandone l’esecuzione (a maggioranza dei soci intervenuti);

e) a delibera le modifiche dello Statuto (a maggioranza dei 2/3 degli iscritti);

f) a deliberare lo scioglimento dell’Associazione (a maggioranza dei 2/3 degli iscritti).


Articolo 8

1. L’assemblea viene convocata:

quanto il Presidente ne ravvisa la necessità;

quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente da parte di almeno un terzo dei soci iscritti.

2. In ogni caso deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e gli altri adempimento statutari.


Articolo 9

1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, se interviene almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. L’Assemblea in seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 10

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da trasmettersi almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, il giorno e l’ora dell’Assemblea e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia. 

2. In mancanza del Presidente, dal Vice-Presidente o da un gruppo di soci che rappresenti almeno1/3 dei soci iscritti. 


Articolo 11
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri.

2. Gli stessi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo:

a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere;

b) delibera su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, ivi compresa lo stabilimento della sede;

c) delibera su tutte le materie che il Presidente sottopone alla sua attenzione;

d) delibera insindacabilmente circa l’accettazione delle domande di iscrizione a socio;

e) provvede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci.


Articolo 12

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

2. Le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Articolo 13

1. Il Presidente (o il Vice Presidente, in assenza del primo), dirige e rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti.

3. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione degli affari associativi e dura in carica un triennio.

4. Al Presidente spetta la firma di tutti gli atti associativi e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, nonché dell’attività del Consiglio Direttivo.


Articolo 14

1. Il Segretario-Tesoriere amministra l’Associazione, ne redige il bilancio e ne coordina l’intera attività informando costantemente il Consiglio Direttivo.


Articolo 15

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) quote associative annuali;

b) somme o altre utilità corrisposte versate a titolo di liberalità;

c) rendite di patrimonio;

d) contribuzioni, sovvenzioni e rimborsi erogati da enti pubblici o privati;

e) entrate derivanti da attività economiche marginali.


Articolo 16

1. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Associazioni che abbiano finalità analoghe.


Articolo 17

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Articolo 18

1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere proposto dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo.

2. La proposta deve essere sottoposta all’Assemblea, la quale delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.

1. L'Associazione è retta dallo statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti e firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presete atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.